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Legge 27/10/2003 n. 2906. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui all'articolo 8 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, relative all'applicazione del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione del terminale, nonchè all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo iter autorizzativo. 7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione è stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6. 8. Il Ministro delle attività produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1. Art. 1-quinquies. - (Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico). 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della Legge 14 novembre 1995, n. 481. 3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. LEGGE 27-10-2003 N. 290 – Sicurezza del sistema elettrico nazionale. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte. 4. All'articolo 28, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "intesa come prodotto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004". Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della Legge n. 388 del 2000. 5. All'articolo 10, comma 2, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le seguenti: "del Ministro delle attività produttive e sentito il parere". 6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con Decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia. 7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonchè una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti. 8. Al Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi b) all'articolo 6, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente Decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico" d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le parole: "per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5" e: "entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati". 9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attività produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto è presentato al Ministro delle attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto. LEGGE 27-10-2003 N. 290 – Sicurezza del sistema elettrico nazionale. Art. 1-sexies. - (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici). 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione. 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. 4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente. 5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. 6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali. 7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presi- dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004. 8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del Decreto- Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55. 9. All'articolo 3, comma 14, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "previo parere conforme del" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del"". Al titolo del Decreto-Legge, dopo le parole: "disposizioni urgenti per la sicurezza" sono inserite le seguenti: "e lo sviluppo". |
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